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L’agricoltura nella Costituzione italiana

Intervento al Convegno di studi organizzato dall'INEA in collaborazione con l'Associazione "Manlio Rossi-Doria" su: "La Costituzione italiana e l'agricoltura" - Roma, Sala "Caduti di Nassirya", Comando Carabinieri Ministero Politiche Agricole - 19 febbraio 2009

costituzione

La funzione sociale dell’agricoltura

  1. Il carattere universale e trans-temporale della Costituzione italiana

A sessant’anni dalla sua entrata in vigore, il dibattito sulle radici, il significato e le prospettive della Costituzione repubblicana andrebbe ricondotto – come ha affermato Giuseppe Dossetti, che della fase costituente è stato un protagonista[1] – non tanto alle vicende italiane del  confronto-scontro di ideologie datate, quanto invece all’impronta di uno spirito universale e in un certo modo trans-temporale, di cui la Carta è intrisa; impronta scaturita da un grande fatto globale, cioè i sei anni della seconda guerra mondiale.

L’esito del secondo conflitto mondiale segna, infatti,  l’affermazione a livello planetario, anche se solo sul piano ideale, dei principi del costituzionalismo come principi tendenzialmente universali.

La Costituzione italiana esprime pienamente  lo spirito del nuovo costituzionalismo internazionale. L’art. 11, col ripudio della guerra e l’accettazione delle “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”, insieme alla clausola internazionalistica dell’art. 10, secondo cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, ha rappresentato e rappresenta l’affermazione di questo connotato della Costituzione. Non a caso il diritto europeo si è virtuosamente integrato nel nostro tessuto costituzionale.

Ma anche i suoi contenuti fondamentali, come la dignità da riconoscere e salvaguardare in ogni essere umano, la concezione per cui lo Stato è per la persona e non viceversa, l’esistenza di un nucleo intangibile di diritti di libertà dell’individuo e di diritti collettivi che li integrano, il principio di eguaglianza inteso sia come divieto di discriminazioni sia come godimento effettivo dei diritti fondamentali, i doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, si collocano in una dimensione che va molto al di là dell’esperienza del nostro paese.

Pertanto, i tentativi di mutilare la Costituzione di alcune previsioni ritenute superate dai tempi, come l’uguaglianza nel godimento di diritti, sono da respingere perché significherebbe tradire l’intera storia del costituzionalismo così come si è conformato a livello internazionale[2].

Sono convinto che l’art. 44 – la norma costituzionale che affronta il tema dell’agricoltura – esprima, al pari dei principi fondamentali e delle altre disposizioni riguardanti i diritti e i doveri dei cittadini, indicazioni di carattere universale e trans-temporale. Esso deve, pertanto, essere letto non solo in riferimento ai problemi  specifici del nostro paese e del periodo in cui la Costituzione è stata promulgata, ma guardando all’oggi e al domani oltre che al contesto globale.

Prima di dimostrare questo assunto ricapitolerò i contenuti dell’art. 44.

  1. La “funzione sociale” nella Costituzione e gli scopi dell’art. 44

Le finalità della norma costituzionale riguardante l’agricoltura sono due: “conseguire il razionale sfruttamento del suolo” e stabilire  “equi rapporti sociali”. Con il linguaggio di oggi, tali scopi si possono così enucleare: “curare la qualità del paesaggio” e “assicurare una vita dignitosa a ciascun essere umano”. Per raggiungere i due fini, sono poi elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni strumenti: fissare obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata e porre limiti alla sua estensione, imporre la bonifica delle terre e la trasformazione del latifondo, riconoscere l’importanza della piccola e media proprietà terriera, sostenere e valorizzare la montagna. Spetta al  legislatore sostituire nel tempo questi strumenti o aggiungerne altri a piacimento per conseguire i due scopi che restano i valori di fondo che la Costituzione intende proteggere[3].

Le due finalità sono specificazioni – riservate esclusivamente all’agricoltura – del più generale riconoscimento della libera iniziativa economica di cui all’art. 41 e dello statuto della proprietà contenuto negli artt. 42 e 43.

Se la libera iniziativa economica  deve indirizzarsi a fini sociali, così come prescritto dall’art. 41, e i limiti, le modalità di acquisto e godimento della proprietà privata, la costituzione e l’esercizio di altre forme di proprietà devono essere tali da assicurarne la funzione sociale, come indicato dagli artt. 42 e 43; se, in altre parole, ogni forma di intrapresa economica e di esercizio delle prerogative proprietarie debba perseguire sempre e ovunque un fine sociale, nel caso in cui la libera iniziativa economica riguardi l’agricoltura e  l’assetto proprietario concerna la terra, sia l’una che l’altro devono condurre al raggiungimento di obiettivi di interesse generale ancor più incisivi e specifici: prendersi cura della qualità del paesaggio e assicurare una vita dignitosa ad ogni essere umano.

All’agricoltura non è, dunque, assegnata dalla Carta costituzionale una generica funzione sociale, ma tale funzione deve essere esplicata assolvendo due compiti specifici.

Per quanto riguarda la prima specificazione, la norma va letta in modo coordinato con il secondo comma dell’art. 9 che recita: “(La Repubblica) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. A seguito della Legge 9 gennaio 2006, n. 14,  di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, approvata a Firenze il 20 ottobre 2000, il dettato costituzionale va riferito all’insieme dei comportamenti pubblici da porre in essere al fine di prendersi cura della qualità del paesaggio con riguardo all’intero territorio nazionale.

Con la Convenzione europea il paesaggio assume, infatti, un nuovo significato. Non è più un insieme intangibile di bellezze naturali, come è stato considerato dalla legislazione italiana fin dagli inizi del Novecento, ma diventa – in sorprendente sintonia con il pensiero, per molti versi ignorato dal dibattito pubblico su questi temi, di un grande studioso della storia del paesaggio agrario italiano, Emilio Sereni  – espressione del patrimonio culturale e naturale e tratto identitario delle popolazioni insediate nei diversi territori, elaborazione umana dei dati ambientali, riflesso fisico di un determinato sistema di rapporti sociali che ogni generazione lascia in eredità a quelle che seguono[4].

In sostanza, la Convenzione è portatrice di un concetto di paesaggio che unifica la dimensione produttiva con quella culturale, territoriale e ambientale e rimanda alla necessità di una strumentazione pianificatoria e programmatoria fortemente integrata.

Per quanto concerne la seconda specificazione, riferita al principio della giustizia sociale, la norma  va posta in relazione con l’art. 33 del Trattato che istituisce la Comunità europea[5], il quale pone il traguardo di un tenore di vita equo per la popolazione agricola come uno degli obiettivi della PAC e obbliga a considerare, nell’elaborazione di questa politica, la specificità della struttura sociale dell’agricoltura e le disparità strutturali e naturali tra le diverse regioni agricole.

La norma va, inoltre, collegata  all’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[6], che prescrive alle politiche comunitarie di garantire un livello elevato di tutela ambientale  conformemente al principio dello sviluppo sostenibile, inteso dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano[7]   come principio di giustizia tra generazioni.

Il dettato costituzionale va, infine, interpretato alla luce del più recente pensiero liberaldemocratico sullo sviluppo umano che, partendo dall’approccio basato sulle capacità[8]e integrando la teoria del contratto sociale[9], pone il problema di estendere in modo effettivo la giustizia sociale alle persone con disabilità mentali e fisiche, a quelle che vivono oltre i confini nazionali e agli animali non umani[10].

A ben vedere le due specificazioni della funzione sociale dell’agricoltura non sono nuove ma hanno caratterizzato e caratterizzano, ad ogni latitudine del globo, il modo di vivere e di produrre del mondo contadino e le sue aspirazioni più profonde riguardanti i rapporti con la natura e il mondo circostante. Richiamano valori concreti del vivere quotidiano che ha permesso e permette di formare comunità di persone. Del resto, i valori tutelati dalla Costituzione non sono affatto delle astrazioni, ma  – come scrive il costituzionalista Ernesto Bettinelli – “dovrebbero evocare cose, situazioni misurabili, anche dal punto di vista materiale ed economico; si riassumono nelle condizioni essenziali per rendere possibile l’esistenza in generale e l’umanità in particolare: la convivenza, appunto”[11].

E’ siffatto universalismo dei valori richiamati dalla norma costituzionale riguardante l’agricoltura a imprimere ad essa un carattere che travalica le motivazioni congiunturali che spinsero il Costituente a dettarla. La fame di terra manifestata con le lotte del dopoguerra nelle campagne – e che dette l’impulso etico alla previsione dell’art. 44 – altro non è che l’aspirazione atavica e universale del contadino di bastare a se stesso, come elemento essenziale della propria dignità, e di dare valore alla propria esistenza mediante un’opera durevole, che solo la proprietà della terra da lui lavorata garantisce[12]. Si tratta del diritto all’accesso equo alle risorse della terra, ora e in futuro, per fare in modo che ognuno sia libero di poter contribuire al bene comune. Un diritto che, tuttavia, travalica la stessa dialettica tra le classi sociali ed ha un carattere universale. Non a caso una prima versione dell’art. 44, presentata dalla III^ Sottocommissione, conteneva questa premessa: “La Repubblica persegue la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell’interesse di tutto il popolo ed allo scopo di promuovere l’elevazione morale e materiale di tutti i lavoratori”[13].

  1. I valori della cultura contadina trasfusi nella Costituzione

Esiste una sterminata letteratura, dalla narrativa agli studi storici, dalla memorialistica alle ricerche sociali, socio-antropologiche e archeologiche, che descrive con dovizia di particolari e dimostra con prove di diverso tipo come la società contadina fosse pervasa da un profondo senso della propria dignità, in quanto individui e come ceto, a cui si legano i valori di reciprocità, gratuità e mutuo aiuto. Una letteratura che attesta come in essa il rapporto con la terra fosse tale da garantirne il rinnovo della fertilità e la protezione dall’erosione, come l’uso dell’acqua si commisurasse alle effettive necessità irrigue, come la cura di una pianta affinasse il discernimento e il “saper fare” delle persone e come nella relazione con il cibo l’uomo abbandonasse l’atteggiamento dell’animale cacciatore che mangia la sua preda per intraprendere un tragitto di cultura, in vista di una comunione non solo tra gli esseri umani, ma tra l’umanità e il mondo[14].

Quando parliamo del mondo contadino spesso erroneamente lo concepiamo come mondo chiuso in se stesso e separato dagli altri. Ma in realtà il suo spazio vitale è il territorio. E’ del resto significativo che il termine territorium, il quale nel latino classico indicava lo spazio agrario intorno ad una città, nel latino medievale, diventando terra, designava i centri abitati e talvolta la città[15]. Il territorio è, dunque, lo spazio agrario che dalla città cui appartiene riceve identità nello stesso tempo in cui restituisce identità, in un rapporto di relazione molto stretto. Città e campagna sono due facce della stessa medaglia e l’Italia delle cento città è affiancata da mille campagne. Molto più che al clima, alla geologia e all’orografia, il Mediterraneo deve la propria unità a una rete di città e di borghi che si costituisce precocemente e che definisce lo spazio mediterraneo, lo anima e lo fa vivere. Non sono necessariamente le città a nascere dalla campagna. Spesso sono le campagne che nascono dalle città, il cui modello di organizzazione sociale si proietta sul territorio. Le città e i borghi sono i luoghi in cui i contadini scambiano i propri prodotti e vendono il proprio lavoro; da dove partono la mattina per andare in campagna, ma dove rientrano la sera[16].

E’ la città moderna a interrompere il dialogo con il territorio introducendo la nozione di vuoto inteso come piano astratto delle stereometrie urbane, immaginate isolate in uno spazio visto come isotropo[17]. E’ con Newton, l’ispiratore dello spazio della città moderna come spazio dell’astrazione, e successivamente con la separazione delle regole di costruzione della spazialità urbana da quella rurale che la città e la campagna si separano insieme ai loro mondi e alle società che le abitano[18]. Ma fino a quel momento è il territorio lo spazio dove avvengono gli scambi tra città e campagna, si accendono e si  controllano i conflitti sociali e si pattuiscono le pratiche solidali.

La storia delle campagne italiane è, in particolare, costellata di una miriade di pratiche comunitarie, che riguardano il “prendersi cura” delle persone, della terra, dell’acqua e degli esseri viventi non umani. E’ sufficiente rammentarne alcune: la molteplicità dei riti di ospitalità nei confronti soprattutto dei più indigenti; il vegliare nelle serate invernali stando tutti insieme per educarsi reciprocamente alla socialità e permettere agli anziani di trasmettere ai giovani la memoria, i saperi e quei valori essenziali per dare un senso alla vita; lo scambio di mano d’opera tra le famiglie agricole nei momenti di punta dei lavori aziendali; le esperienze consortili per la bonifica e la difesa idraulica; i sistemi di regolazione del possesso aventi un’implicita tendenza verso la distribuzione egualitaria delle risorse, a partire dagli usi civici delle popolazioni locali sui terreni di proprietà collettiva; le forme cooperativistiche  sorte tra i braccianti padani, che hanno segnato il movimento cooperativo e il socialismo in Italia come gli unici in Europa ad avere origini agricole[19]. Bastano già questi esempi per farsi un’idea di quanto profonde ed estese fossero le reti informali di relazioni intessute dai contadini nelle comunità rurali.

In tale ambito, va particolarmente sottolineato un tratto comune dei villaggi rurali in molte latitudini del globo: l’idea che ogni membro della comunità dovesse avere accesso a una quantità di risorse sufficiente a metterlo in grado di assolvere i suoi obblighi verso la comunità nella lotta collettiva per la sopravvivenza. Un modo per assicurarsi contro i pericoli di disastri naturali, e in alcuni casi anche per reagire ai metodi di esazione delle tasse o degli obblighi feudali[20].

Sulla base di siffatta idea, nell’antica Roma si da vita all’heredium, un grande appezzamento di terra, considerato in un primo tempo inalienabile e finalizzato  al sostentamento dei contadini militari[21]. Si sono nel tempo istituite o rafforzate ulteriori consuetudini di possesso dei beni a favore dei contadini. Associazioni o società degli antichi originari, vicinie o vicinanze, regole, comunità di valle, comunanze, partecipanze, comunaglie, consorzi delle famiglie, università, ademprivi, consorterie sono soltanto alcune delle denominazioni con cui si indicavano, nelle diverse aree della penisola italiana, le terre collettive dove si esercitavano gli usi civici che coprivano l’intero arco delle attività agropastorali. Originariamente queste aggregazioni esercitavano anche funzioni pubbliche, come pagare il medico, la levatrice, curare la manutenzione delle strade e delle fontane, ma poi si limitarono a gestire solo gli aspetti più propriamente economici[22].  Si trattava di diritti che successivamente, con l’abolizione del regime feudale e il rafforzamento della proprietà terriera borghese, si sono in larga misura infranti. E’ per questo motivo che le occupazioni di terra – una modalità di lotta contadina praticata a più riprese nell’Ottocento e nel Novecento – non sono mai state vissute dai protagonisti come atti eversivi ma come riconquista di antichi diritti.

Accanto alle forme solidali ed egualitarie, la società contadina così come si è configurata in Occidente – probabilmente come esito originale della fusione di culture arcaiche e cristianesimo –  presentava anche uno spiccato senso della coscienza individuale e dell’autonomia della persona. Esso, in età feudale, ha agito come contrappeso o in resistenza alle forme più odiose di asservimento e, in età moderna ma soprattutto nella società contemporanea, costituisce un valido deterrente – qualora si faccia leva su questo senso comune rimasto nell’indole degli europei – a processi di subordinazione, massificazione e omologazione anonima e indistinta, indotti dallo sviluppo tecnologico e che minacciano l’eguaglianza delle opportunità dei singoli e delle comunità, gli equilibri ambientali e la stessa democrazia.

C’è, infine, un aspetto che nelle ricerche storiche è stato alquanto trascurato, ma che soprattutto oggi ha una importanza straordinaria. Si tratta di un elemento distintivo che, fin dalle origini della società contadina, ha alimentato la reputazione delle diverse comunità rurali: la capacità di dare valore e dignità alle persone in condizioni di dipendenza o portatrici di singolari particolarità; frutto dell’intreccio virtuoso tra la dimensione produttiva, quella relazionale con le piante, con gli animali e in generale con la natura e quella familiare e comunitaria. Una testimonianza letteraria di questa peculiarità del mondo rurale la si può trovare in una novella del “Decamerone” di Boccaccio, l’ultima della quinta giornata, dove si parla del giovane Cimone che “amando divien savio”. In questo testo sono messe in risalto le qualità terapeutiche e riabilitative della campagna[23].

Le menomazioni che oggi vengono indicate come disabilità fisiche o mentali erano molto comuni nelle zone rurali di alcuni decenni or sono. Basta scorrere i dati dei coscritti non idonei al servizio militare per rendersi conto delle diffuse affezioni presenti nelle campagne[24]. Orbene, queste persone erano generalmente accudite dalle stesse proprie famiglie e sovente trovavano nelle medesime fattorie e nei villaggi rurali mansioni da svolgere. Si potrebbe ben dire che nessuno rimaneva escluso dalla comunità.

E’ con l’inurbamento dei contadini e il loro impiego nel lavoro industriale che si incominciò, purtroppo, a registrare un notevole incremento di persone affette da disturbi mentali. I ritmi e i sistemi assolutamente diversi da quelli del lavoro dei campi causavano assai sovente forme di disagio e di estraneamento ai nuovi abitanti dei centri urbani. Ma non avendo le città un’organizzazione degli spazi e dei tempi in grado di includere nel contesto sociale le persone affette da disturbi mentali, erano in molti a varcare i cancelli degli spaventosi cronicari dell’epoca e a rimanervi reclusi e incatenati per il resto della loro vita.

Laddove si intuì la causa di queste situazioni si tentò di rimediare attingendo alle medesime risorse del mondo rurale. Fu questo il caso  dei disabili mentali ospitati da ciascuna delle famiglie di Gheel, popoloso villaggio del Belgio centrale[25], ma anche della colonia agricola di Clermond – Ferrand, in Francia[26], e del Ritiro di York in Inghilterra[27]. Si trattava di esperimenti coraggiosi e mossi da forti idealità e spirito religioso che, a cavallo tra Settecento e Ottocento, hanno mostrato concretamente la capacità delle attività agricole e dei contesti rurali di svolgere funzioni inclusive in ambiti sociali, i quali, urbanizzandosi e industrializzandosi, emarginavano un notevole numero di persone deboli o indebolite dagli effetti dell’urbanesimo e della rivoluzione industriale.

Il legame tra la salute mentale e le funzioni terapeutiche e riabilitative dell’attività agricola segna tutto il dibattito sulla psichiatria e le sue istituzioni da Philippe Pinel, ideatore del primo manicomio moderno dopo la Rivoluzione francese, fino a Franco Basaglia che propugnò la chiusura di queste istituzioni[28]. Analogamente, il tema del lavoro agricolo come modalità più efficace per coniugare la pena e la risocializzazione del detenuto percorre tutto il dibattito sui caratteri delle moderne istituzioni penitenziarie, da quando è stata abolita la pena di morte fino ai nostri giorni[29]. In entrambi i casi, il punto di riferimento dei sostenitori dell’attività agricola come ambito da privilegiare per curare e riabilitare i malati mentali e risocializzare i detenuti era la comunità rurale, con le sue regole implicite di inclusione e reinserimento mediante l’agricoltura.

Ebbene, questi elementi fondamentali della cultura contadina, questo giacimento di valori e aspirazioni di un mondo rurale che in Occidente si è trasformato ma ancora vive nelle forme preindustriali in altre aree geopolitiche del globo, sono entrati a pieno titolo nella nostra Carta costituzionale  e la ispirano profondamente.

Nell’accogliere le richieste di un vasto e tenace movimento di lotte contadine, che si era sviluppato  nel dopoguerra e si batteva per superare condizioni di grave indigenza in vaste fasce di popolazione rurale, vincoli semifeudali e condizioni di subalternità nei confronti dei ceti proprietari, e nel prendere coscienza dei profondi limiti dell’assetto socio-economico che le campagne italiane manifestavano a conclusione del processo di formazione dello Stato nazionale, il Costituente prospetta le linee di un ampio programma di rinnovamento strutturale che avrebbe dovuto caratterizzare il processo di formazione dell’Italia repubblicana, ponendo solennemente una condizione ben precisa: il grande patrimonio della cultura contadina intrecciata nei rapporti tra città e campagna, il prezioso lascito delle generazioni che ci hanno preceduto nei millenni trascorsi non vanno dispersi ma, depurati degli aspetti caduchi e inutilizzabili nella nuova realtà, devono costituire il lievito della modernizzazione e dominare il cambiamento per fare in modo che le necessarie trasformazioni avvengano senza perdite irreparabili sul piano dei valori che avevano caratterizzato la precedente società rurale.

  1. L’attuazione dell’art. 44 e i suoi esiti

Di lì a poco, in virtù del dettato costituzionale e sulla spinta delle occupazioni di terra divenute ancor più intense alla fine degli anni ’40, il Parlamento approva le leggi di riforma fondiaria contestualmente ad un vasto programma straordinario di opere infrastrutturali nel Mezzogiorno che interessano prevalentemente i territori rurali. Tali provvedimenti vanno ad aggiungersi agli interventi della bonifica integrale, teorizzati e messi in opera da Arrigo Serpieri e riletti criticamente da Manlio Rossi-Doria[30], e alle misure fiscali e creditizie per lo sviluppo della proprietà contadina, varate negli anni precedenti, e saranno integrati da successive riforme, che riguarderanno i contratti agrari, gli interventi per la montagna e la costruzione di uno specifico stato sociale per i soggetti dell’agricoltura.

L’assegnazione delle terre a seguito della riforma agraria e le agevolazioni per l’acquisto di aziende agricole  coinvolgono oltre due milioni di ettari. Essi danno il “colpo d’ariete” – per riprendere l’efficace espressione usata da Luigi Einaudi e Giuseppe Medici – a due processi economico-sociali fortemente intrecciati: l’industrializzazione del paese e la formazione di una proprietà diffusa della terra, su cui si è progressivamente innestata un’agricoltura moderna.

E’ stato così infranto il latifondo. Nel tempo, anche i rapporti semifeudali hanno avuto un assetto sostanzialmente equo. Grazie alle macchine milioni di contadini sono stati liberati da inaudite fatiche manuali che si tramandavano da millenni come una condanna divina. Dunque  braccia da lavoro che si sono rese disponibili per altri compiti produttivi e cibo a sufficienza per sostenere la macchina economica della crescita industriale.

Tra il 1951 e il 1971 il mondo rurale ha perduto 4,4 milioni di agricoltori, ma ha guadagnato 1,9 milioni di operai, impiegati e artigiani che non si sono trasferiti nelle città e sono restati nelle campagne. Si è così formata, già nel 1970 e in modo ancora più accentuato nei decenni successivi, un’agricoltura a tre strati di aziende: la prima, quella più ampia, rappresentata da 2 milioni e 400 mila aziende a mezzo tempo verso cui defluisce sempre più la seconda, quella della professionalità povera; la terza è, invece, quella delle 300 mila aziende, un decimo del totale, che fattura il 76 % della produzione, in cui sono presenti molte aziende il cui titolare ha un’attività extra o in cui nessuno degli operatori familiari lavora per più di duecento giornate l’anno[31].

Prendendo in prestito una bella immagine di Corrado Barberis, si può ben dire che “come un palazzo ristrutturato da architetti che hanno però cura di lasciare intatta la facciata esterna, la campagna conosce uno straordinario processo di riorganizzazione economica”[32]. Un processo di forte diversificazione delle figure sociali, delle attività e dei sistemi territoriali, che imprime all’agricoltura italiana una connotazione pluralistica, da cui discende la sua forza e l’importanza del suo apporto all’economia nazionale. Non si comprendono i traguardi dello sviluppo italiano nel XX secolo se si trascura il grande contributo fornito dall’agricoltura alla società proprio in virtù del suo carattere plurale[33].

Alla luce di questi risultati, appare in tutta evidenza che uno degli obiettivi principali dell’art. 44 della Costituzione, “la riunione della proprietà della terra con il lavoro che la feconda” – per usare la felice espressione di Costantino Mortati[34] – è conseguito.

E tuttavia va sottolineato che, nel nostro Paese, l’accesso alla terra da parte dei contadini non è stato un fattore di identificazione nazionale. La sua distribuzione è, infatti, avvenuta sotto il controllo di una parte politica contro un’altra, nella logica ferrea della “guerra fredda”, e non ha creato vincoli di appartenenza alla nazione che aveva mobilitato le risorse per le operazioni di riforma e gli acquisti agevolati di terra[35].

Altrove l’accesso alla terra è storicamente alla base delle democrazie occidentali:  proprietà coltivatrice e ordinamento repubblicano sono state le due facce della stessa identità nazionale. Nel caso italiano, il fatto di non aver accompagnato la nascita dell’agricoltura moderna mediante una comune visione politica e culturale ha ostacolato la sua percezione come coagulo identitario.

Non è priva di significato la circostanza che in Italia sia mancato  un romanzo che fosse l’equivalente di Furore di John Steinbeck, ispirato al dramma dei contadini rovinati dalla crisi del ’29 ed al New Deal rooseveltiano da cui rinacque l’agricoltura americana moderna. E non è stato prodotto un film simile all’omonimo  che ne trasse John Ford nel 1940. Romanzi e film di ambientazione agricola, in Italia, hanno riguardato e riguardano tuttora esclusivamente  periodi storici precedenti alla riforma agraria degli anni Cinquanta.

Tali limiti sono l’esito di un uso strumentale della vicenda agricola a fini di lotta politica, che ha appannato il grande contributo dei contadini italiani alla formazione dell’Italia repubblicana, non ha permesso ai nostri agricoltori di esercitare nella società il peso che altrove è riconosciuto alla categoria  ed ha impedito agli italiani  di inorgoglirsi per i progressi che si sono registrati nel settore agricolo. Anche per questo motivo l’agricoltura non ha avuto in questi decenni l’attenzione che meritava nell’opinione pubblica e nelle politiche nazionali così come è, invece, avvenuto in altri Paesi europei.

Questa condizione non è stata senza conseguenze sull’evoluzione dell’agricoltura italiana, che pertanto non ha potuto sempre giovarsi, lungo tutto l’arco dei sessant’anni dalla promulgazione della Carta fondamentale ad oggi, di politiche ispirate ai principi costituzionali.

Per poter valutare complessivamente l’intera fase attuativa dell’art. 44 fino ai giorni nostri, sarebbe utile rispondere ad alcune precise domande: nell’agricoltura e nei territori rurali di oggi, quanta parte del patrimonio della cultura contadina, di quei valori universalistici e trans-temporali che le generazioni dei millenni precedenti ci hanno lasciato in eredità  è ancora rimasto integro? laddove si siano verificate dispersioni del lascito valoriale e conoscitivo delle comunità rurali, quali fratture ci sono state e con quali conseguenze? e, infine, le attuali politiche pubbliche riguardanti l’agricoltura e il mondo rurale continuano ad essere dominate dai principi contenuti nell’art. 44?

  1. La moderna agricoltura tra omologazione e nuova ruralità

Per rispondere alla prima domanda prendo in prestito alcuni argomenti di Jan D. van der Ploeg, il quale, attraverso indagini specifiche condotte in Olanda e in Italia[36], osserva che non esistono due modalità soltanto di organizzare la produzione agricola: quella integrata totalmente nel mercato e quella completamente fuori dal mercato. C’è anche una terza possibilità, la quale prevede che non tutto viene regolato dal mercato, ma vi è un solo parziale inserimento in esso. E’ la modalità che ha permesso a molti agricoltori di adottare strategie di sicurezza nel fronteggiare mercati divenuti sempre più competitivi. Alla sua base vi è la spinta a mantenere o accrescere l’autonomia rispetto ai processi di integrazione nel sistema agroalimentare, che implica invece un aumento della dipendenza.

A tale modalità sono, infatti, legati stili aziendali che fanno riferimento al valore dei rapporti familiari e delle reti relazionali locali, alla cultura diffusa nel territorio, all’interpretazione del processo produttivo come costruzione sociale (quella stessa cultura delle reti informali e della flessibilità operativa che ha permesso a migliaia di ex mezzadri di diventare protagonisti del “modello adriatico”) ed al rapporto con il mercato e con la tecnologia in funzione delle proprie convenienze.
In questo modello le risorse naturali sono fortemente coinvolte nel processo produttivo rispetto ad altri modelli in cui queste ne sono sempre più sganciate. Inoltre, in esso il lavoro – nelle forme più svariate – viene valorizzato più intensamente e svolto “con cura”, non solo per realizzare una produzione di qualità ma anche per conservare una “bella azienda”, rispetto a modelli in cui la molla è esclusivamente il guadagno e l’interesse è dunque rivolto ad introdurre tecnologie che permettono un allargamento di scala. I legami familiari e comunitari fanno sì che la pluriattività  permetta apporti finanziari all’azienda capaci di allentare la dipendenza dalle banche.
I territori in cui sono maggiormente sopravvissute le aziende che non si sono inserite totalmente nel mercato ed hanno adottato strategie autonome rispetto a processi di innovazione tecnologica guidati dall’industria possiedono oggi un vantaggio competitivo, perché conservano risorse valoriali, saperi locali e capitale sociale che altri territori hanno in parte disperso.

Questi elementi di cultura contadina oggi sono alla base di una nuova ruralità, che prende le mosse negli anni Settanta, quando il flusso delle persone che dalla campagna si spostava nelle città inverte la rotta. Se nel 1951, nei comuni rurali risiedeva il 58 per cento della popolazione italiana, questa percentuale scende al 48 per cento nel 1971, ma risale al 49 per cento (con una crescita in assoluto di circa un milione di abitanti) nel 1981, e raggiunge, nel 1991, il 51 per cento.

Ad una ruralità agricola si è sostituita una ruralità in cui i posti di lavoro sono per l’80 per cento da attribuire all’industria e ai servizi. Si tratta di un sistema sociale nel quale l’agricoltura, pur garantendo la proprietà della casa, un’alimentazione più sana e più economica, la possibilità di dedicare il tempo libero alla coltivazione della terra, rappresenta solo un apporto del tutto minoritario alla formazione del prodotto interno lordo del territorio considerato.

La crescita dell’autoconsumo e del part-time nei comuni rurali non ha nulla a che vedere con l’esigenza di rispondere alle condizioni di fame del dopoguerra, ma si lega ai nuovi bisogni della società contemporanea, alla ricerca di una migliore qualità della vita come risposta  al disagio urbano. Da una ruralità d’inerzia, come si configurava fino agli anni Sessanta, si passa ad una ruralità d’iniziativa, con forti connotazioni imprenditoriali e con un inedito protagonismo delle donne[37]. Esse, infatti, più degli uomini sanno adottare strategie fondate sulle relazioni sociali e sulla valorizzazione delle attività agricole di servizi e quelle legate alla tipicità dei prodotti. Più degli uomini sono in grado di cogliere le opportunità del nuovo mondo rurale.

Il motivo della preponderante presenza femminile nelle nuove attività agricole e rurali va ricercato nella concezione “pragmatica” della condizione umana, che le donne possiedono in modo spiccato. Esse sono, infatti, portatrici di una capacità di inventare le risorse e valutare in modo attento e duttile le opportunità. Un’attitudine che probabilmente si è alimentata nelle società tradizionali, quando l’assolvimento di ruoli sostitutivi di quelli maschili, ritenuti irrilevanti nell’assetto formale del sistema che all’epoca vigeva, permetteva loro di saggiare continuamente le innovazioni e di introdurle senza contraccolpi[38].

Inoltre, furono proprio le donne a favorire il passaggio dal nomadismo e dall’economia predatoria all’assetto stanziale e all’economia agricola, quando per prime sperimentarono la coltivazione del grano, dell’olivo e della vite, che richiedeva un’applicazione che durava quasi un intero anno in un medesimo luogo, e inventarono il pane, l’olio e il vino, che andarono a sostituire o integrare il cibo proveniente dall’attività pastorale-venatoria. Lo fecero per conciliare meglio i loro tempi di lavoro e di cura[39]. E così, come contribuirono in modo determinante alla nascita dell’agricoltura, oggi guidano il passaggio dalla ruralità agricola alla ruralità post-industriale.

Si può, dunque, senz’altro affermare che, nei territori rurali italiani, la gran parte dei sistemi locali conserva ancora una parte cospicua del patrimonio tramandato dalle generazioni precedenti, cioè quella conoscenza contestuale di cui l’agricoltura è parte fondante[40]. E’ per questo motivo che, dalla metà degli anni ’70, si sono sviluppate spontaneamente nelle campagne italiane iniziative di imprenditorialità sociale nate dai movimenti per la costituzione delle cooperative giovanili e per l’abolizione dei manicomi, dalla lotta alla tossicodipendenza e dalla denuncia della condizione carceraria.

Si tratta di esperienze che vedono persone provate da diverse forme di disagio trovare nelle attività agricole una chance per dare significato alla propria vita. Persone con disabilità, ex tossicodipendenti, ex detenuti, disoccupati di lungo periodo vi trovano occasione di inserimento lavorativo attraverso l’assunzione in imprese già esistenti o mediante percorsi di autoimprenditorialità. D’altro canto, soggetti con disabilità gravi e anziani possono giovarsi di servizi terapeutici, riabilitativi e di inclusione sociale mediante l’utilizzo di risorse agricole erogati da aziende, enti pubblici, fondazioni, onlus.

In molti casi, ad avviare tali iniziative sono operatori che provengono da ambiti lontani dall’agricoltura e che trovano le loro motivazioni profonde nel disagio provocato dagli aspetti quantitativi, standardizzati e consumistici del modello di sviluppo della società contemporanea e, quindi, nel bisogno di sperimentare nuove forme di vita, di produzione e di consumo per dare un senso alla propria esistenza. Questa propensione etica, che si va manifestando in modo evidente nei soggetti “rurbanizzati”, protagonisti dei recenti fenomeni di periurbanità,  incrocia analoghi percorsi personali di agricoltori “tradizionali”,  i quali spinti dalla globalizzazione ad abbandonare modelli produttivi eccessivamente specializzati perché non premiati dai mercati, sono indotti, per integrare il reddito, a sperimentare modelli agricoli multifunzionali[41].

La dimensione sociale non pregiudica affatto le performance economiche di queste aziende, anzi costituisce un’opportunità per migliorarle grazie alla diversificazione dei mercati dei prodotti agricoli. Recenti stime ci dicono, infatti, che il 18 % dei consumatori mostrano interesse al contenuto etico degli alimenti e a forme distributive che accorciano le distanze tra il luogo di produzione e quello di consumo. E’ per questo motivo che le “fattorie sociali”, come ormai si è soliti denominare queste aziende, hanno quasi sempre un punto vendita aziendale e partecipano a circuiti commerciali innovativi, dai mercati di vendita agricoli ai gruppi di acquisto solidale. Ma non mancano casi in cui, accanto a queste forme dirette di distribuzione, si adottano anche le altre, assicurando la presenza di “prodotti da agricoltura sociale” anche nei negozi specializzati del biologico e del commercio equo e solidale, nonché negli scaffali dei supermercati.

Un’altra caratteristica di queste aziende, che dimostra il legame diretto con il patrimonio valoriale ereditato dall’antico mondo contadino, è la propensione a sviluppare processi produttivi in regime biologico o secondo le pratiche di agricoltura integrata. Ciò costituisce una precauzione in un contesto nel quale sono coinvolti soggetti che possono presentare forme di disabilità anche gravi, ma anche un modo per incrementare il livello qualitativo dei prodotti, arricchendoli di una “qualità ambientale” che una quota crescente di consumatori richiede.

Al di là di una prima e sommaria ricognizione delle “fattorie sociali” in regime biologico[42], un censimento completo di queste esperienze non è stato mai fatto. A fine 2003, l’ISTAT ha rilevato 471 cooperative sociali che svolgono attività agricole finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tra il 2003 e il 2005 esse sono diventate 571 con un aumento  del 21 %, un dato in netta controtendenza rispetto a quello delle imprese agricole tout court.

Un altro dato che può  indicare l’enorme potenziale di inclusività sociale dell’agricoltura è l’entità della presenza di anziani nelle aree rurali e del loro apporto alle attività agricole. In base ai dati del censimento dell’agricoltura del 2000, un terzo delle imprese agricole italiane ha un conduttore di età pari o superiore ai 65 anni. Sebbene i conduttori anziani si concentrino prevalentemente nelle aziende agricole di minore dimensione, il loro apporto lavorativo non è trascurabile.

Ora se consideriamo che negli altri settori un lavoratore giunto ai 65 anni generalmente è obbligato a lasciare il posto di lavoro, in agricoltura questo non avviene per un numero considerevole di anziani. L’agricoltura consente, infatti, di continuare ad essere attivi anche dopo i 65 anni, con benefici per se stessi, per l’impresa e per la comunità locale, nei confronti della quale si riduce la domanda di assistenza da parte di un soggetto che continua a lavorare. Ciò che nella logica dell’efficienza economica è stato tradizionalmente considerato un vincolo allo sviluppo del settore agricolo, dando luogo al termine “senilizzazione” con un’accezione negativa, se viene osservato da un altro angolo visuale, quello dell’utilità sociale del coinvolgimento attivo di una persona anziana, può assumere una valenza ben diversa.

  1. I paradossi dell’agricoltura omologata

Questi fenomeni dimostrano l’alto livello di capacità di preservazione dei caratteri agricoli originari  da parte della nuova ruralità; capacità che è, tuttavia, messa a dura prova negli ultimi decenni da almeno due fratture ancora ben lungi dall’essere sanate: quella ambientale, provocata dagli effetti negativi dell’agricoltura intensiva, e quella territoriale, dovuta alla specializzazione produttiva. Sicché, paradossalmente, fattori che hanno consentito l’immenso successo dell’agricoltura, come l’uso della chimica per accrescere la fertilità dei suoli e ottenere cibi più sicuri e l’inserimento in sistemi di relazioni industriali e di mercato, si rivelano, nel tempo, cause formidabili di degradazione della stoffa stessa dello sviluppo agricolo[43].

In tali contesti si innescano più facilmente anche  fatti esecrabili come il caporalato, che ultimamente si è manifestato nella forma di vero e proprio schiavismo. Si tratta dello sfruttamento di migliaia  di stranieri che, provenienti per lo più dall’Europa dell’Est, si riversano ogni anno nel Tavoliere delle Puglie, con la speranza di racimolare un po’ di denaro raccogliendo pomodori, pulendo le vigne dalle erbacce, strappando frutti alla terra, e si ritrovano invece in condizioni da incubo, alla mercè di caporali di nuovo conio, che non si limitano a regolare e controllare il lavoro che essi svolgono ma la loro vita, ridotta ad un’esistenza da schiavi.

Braccianti e caporali stranieri, al servizio di proprietari italiani compiacenti, si sono sostituiti ai vecchi braccianti e ai vecchi caporali[44]. In sostanza, i figli dei contadini meridionali non hanno più accettato di lavorare la terra alle vecchie condizioni e così al loro posto hanno fatto irruzione i ragazzi dell’Est. Ma questo cambiamento ha fatto sì che il caporalato classico, che non è scomparso nemmeno dopo la modernizzazione dell’agricoltura,  mutasse la sua natura da mero sfruttamento in schiavismo. Non già perché i caporali stranieri sono più cattivi o più “selvaggi” degli italiani, come spesso a torto si crede, bensì solamente perché sono venuti a mancare quei vincoli di appartenenza alla stessa comunità che, legando di fatto gli aguzzini e le vittime al territorio, impediscono al caporalato nostrano di superare certi limiti.

Ma vi è anche un altro elemento da considerare alla base della nuova forma di caporalato. I disoccupati dell’Europa Orientale si adattano a qualsiasi condizione perché arrivano in Italia con la speranza di rientrare nei propri Paesi dopo aver messo da parte un po’ di soldi. A differenza degli stessi africani che invece, una volta insediatisi stabilmente nelle nostre metropoli, sono disponibili a spostarsi in modo saltuario nel Tavoliere solo a condizioni più vantaggiose di quelle che lasciano nelle periferie delle città.

Il nuovo caporale non è, dunque, il semplice intermediario che ci eravamo abituati a vedere nelle pianure meridionali al tempo di raccogliere i prodotti dalle piante, ma è diventato negli ultimi anni – col tacito accordo del proprietario dei terreni – l’asettico gestore di un “campo di lavoro”, dove i diritti minimi e ogni forma di ragionevolezza sono soppressi e i corpi delle persone sono ridotti a”nuda vita” da afferrare, manipolare, violentare, sopprimere.

Spesso i terreni sono intestati a società di capitali che mettono insieme produttori di piantine, commercianti e soggetti che gestiscono cooperative spurie. Essi provengono da altre aree del Mezzogiorno e non hanno alcun rapporto con il territorio. Si tratta di aziende intensive in aree irrigue, fortemente specializzate e inserite in processi così stringenti di integrazione industriale  da limitare fortemente l’autonomia del conduttore e da sfilacciare fino alla dissolvenza i suoi legami con la società e l’economia del territorio.

Questi fenomeni degenerativi si dilatano quando l’etica si distacca dall’economia  e si crea una convivenza ambigua tra istituzioni, forze economiche  e criminalità.

Solo recuperando l’idea che il  successo di un’attività imprenditoriale è il risultato della qualità delle relazioni tra questa e il contesto sociale si possono ricreare le condizioni perché l’economia torni ad essere intesa come sviluppo integrale delle persone coinvolte.

Un ruolo decisivo nel riaffermare una cultura della legalità è svolto dalle cooperative agri-sociali nate, sul finire degli anni Novanta, sui terreni confiscati alla mafia. Esse sfidano con coraggio le organizzazioni malavitose nel cuore dei loro “possedimenti” e contendono a queste il controllo del territorio e dell’economia locale, su cui la mafia fonda buona parte del suo potere criminale anche sulla società civile. Svolgono, in tal modo, una grande funzione etica perché rendono evidente alle altre imprese che operano nei dintorni la fattibilità di una risposta alla criminalità non affidata solo allo Stato ma anche alla società civile e di una seria messa in discussione di quelle contiguità pericolose tra mafia, economia e istituzioni che hanno attraversato la storia italiana degli ultimi due secoli[45].

  1. Nuova ruralità e politiche pubbliche

Per quanto riguarda, infine, l’evoluzione delle politiche pubbliche, il disegno di trasformazione del territorio e modernizzazione dell’agricoltura, tracciato così puntualmente dalla Costituzione, dagli anni Sessanta in poi perde il carattere di un’azione organica. Si assiste, infatti, ad una frantumazione degli interventi: le politiche economiche, quelle sociali e quelle territoriali non dialogano più. Gli stessi tentativi di programmazione – dai due Piani Verdi[46] al Quadrifoglio[47] fino alla Legge pluriennale di spesa[48] – non solo non si discostano da un’ottica strettamente settoriale, ma non considerano mai la dimensione territoriale e non si coordinano, anche per questo, coi tentativi di introdurre modelli di Welfare basati sulla diffusione di servizi locali.

E’ come se le forme nuove dell’agricoltura e della ruralità nate dalla “grande trasformazione”, nell’imprimersi sui suoi antichi tratti, abbiano prodotto segni irriconoscibili o di difficile lettura; e quasi per nascondere il disorientamento e l’imbarazzo, i decisori politici abbiano scelto a bella posta di rinunciare a perseguire grandi disegni.

L’effetto più deleterio di questo abbandono è la devastazione del territorio provocata da una crescita urbana disordinata,  che prende corpo nella più assoluta mancanza di strumenti di piano in grado di offrire un minimo di razionalità ai nuovi insediamenti e di curare in qualche modo la qualità del paesaggio. In tale contesto, la periurbanità, da fenomeno transitorio, assume un carattere permanente, come esito sia delle dinamiche diffusive della città che dei processi di rurbanizzazione derivanti dal trasferimento di popolazione urbana nei territori rurali. Un fenomeno complesso che ancora oggi non trova alcuna strumentazione di governo in grado di gestirne gli impatti[49].

A ciò si aggiunge, dalla fine degli anni Settanta, la lenta transizione da politiche di stampo meramente assicurativo e “riparativo” a modelli di Welfare caratterizzati – come poc’anzi abbiamo visto – dalla dotazione territoriale di servizi; che tuttavia prendono forma in una logica di economie di scala, mediante la concentrazione di interventi e strutture nelle aree del centro-nord e nelle grandi città, trascurando il Mezzogiorno e le aree a minore densità di popolazione, a partire da quelle di alta collina e di montagna. E ciò produce un’erosione delle reti di protezione sociale nelle aree rurali, già segnate da una cronica difficoltà di fornire servizi socio-sanitari a causa della dispersione degli insediamenti abitativi[50].

Di fatto, l’unica politica che per un lungo periodo influenza nel profondo l’agricoltura italiana è la PAC, che nata principalmente per favorire la crescita produttiva consegue rapidamente e con successo quell’obiettivo. Ben presto, tuttavia, si trasforma in uno strumento per accumulare eccedenze e dilatare senza alcun controllo la spesa comunitaria. Inoltre, diventa fonte di ulteriori squilibri e disparità di trattamento perché le risorse erogate, essendo proporzionali alle quantità prodotte, assicurano i maggiori benefici alle aziende più grandi e a quelle che producono in abbondanza.

In conclusione, dando uno sguardo d’insieme alle politiche pubbliche messe in atto dopo i grandi interventi di riforma degli anni Cinquanta e fino agli anni Novanta, si può dire con tranquillità che tali interventi, a differenza di quelli attivati nel periodo precedente, hanno sostanzialmente disatteso i due principi che il Costituente aveva posto a fondamento delle politiche agricole per qualificare la funzione sociale del settore primario: l’utilizzo razionale del territorio e il conseguimento di equi rapporti sociali.

Con l’avvio dei Programmi integrati mediterranei nel 1985, la successiva riforma dei fondi strutturali e infine con la nuova politica di sviluppo rurale dell’Unione europea nel 1999,  prende corpo una politica agricola che torna ad assumere una forte connotazione territoriale[51]. Sul versante interno viene introdotta, con la Legge di Orientamento agricolo[52], la nozione di “distretto” in agricoltura, mutuandola – purtroppo solo parzialmente e quindi senza il respiro strategico del pays – dalla Legge di Orientamento per la gestione e lo sviluppo durevole del territorio, approvata in Francia alla fine degli anni Novanta[53].

L’aspetto più rilevante della nuova normativa riguarda la dilatazione del concetto di “agricoltura” alle attività di servizi, comprendendo in esse  non solo quelle turistico-ricreative, ma anche quelle  paesaggistiche, culturali, didattiche e sociali, nelle sue articolazioni educative, terapeutiche, riabilitative e di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati.

A riconoscere in modo esplicito l’Agricoltura Sociale è il Piano Strategico Nazionale 2007-2013 per lo Sviluppo Rurale, che recupera e innova un tratto antico dell’agricoltura. La novità consiste nel fatto che ora questo insieme di attività viene realizzato in modo consapevole nelle strutture agricole e riconosciuto dalla collettività come percorso utile a rafforzare l’autonomia e il benessere  delle persone indebolite da contesti non inclusivi.

Francesco Di Iacovo – che da anni studia l’evoluzione di queste esperienze con Saverio Senni, Roberto Finuola ed altri ricercatori – ha giustamente definito l’Agricoltura Sociale una “tradizione innovativa”,  in quanto essa è una modalità di offerta di servizi alla persona in contesti non medicalizzati e in strutture produttive che operano in reti relazionali preesistenti nelle campagne e all’uopo rivitalizzate.  E proprio per questo è in grado di contribuire in modo rilevante a riqualificare i sistemi socio-assistenziali e socio-sanitari dei contesti territoriali.

Accanto a siffatte innovazioni, vanno segnalate altre importanti acquisizioni come l’evoluzione del concetto di bonifica da intervento di “miglioramento” del territorio, subordinato a visioni produttivistiche o a esigenze di salubrità, ad azione di “mantenimento” e tutela del patrimonio naturale strettamente legato a fattori di carattere ecologico. Tali cambiamenti incominciano a prendere corpo solo negli anni Novanta con interventi attivi di tutela e valorizzazione, nonostante la Convenzione di Ramsar relativa alla tutela delle Zone Umide fosse del 1971.

Nello stesso periodo anche la legislazione a favore delle zone montane viene riqualificata, considerando queste come risorse ambientali di preminente interesse nazionale e passando, quindi, da una logica assistenziale, di cui erano intrisi gli interventi precedenti,  ad una di tutela e valorizzazione della montagna in quanto patrimonio culturale e naturale delle popolazioni montane.

  1. Le nuove frontiere dell’art. 44 della Costituzione

Nonostante il recupero di un approccio territoriale all’interno delle politiche agricole a partire dagli anni Novanta, la politica di sviluppo rurale conserva una forte impronta settoriale che pregiudica la possibilità di conseguire risultati concreti sul versante del miglioramento della qualità della vita e dell’attrattività delle aree rurali[54].

Nello stesso tempo, anche le politiche sociali sono impostate in modo del tutto separato dalle altre politiche, nonostante si sia legiferato a livello nazionale per costruire un sistema di servizi sociali territoriali.

Andrebbe ricostituito un nuovo nesso tra protezione sociale e sviluppo economico superando l’approccio tradizionale il quale guarda solo a come il potenziale di ricchezza che si produce nella crescita economica si può tradurre in benessere sociale. Dovremmo, invece, chiederci  come il potenziale di ricchezza sociale che risiede nell’economia civile si può tradurre in crescita economica, in miglioramento della qualità della vita e dunque in sviluppo[55].

L’agricoltura sociale è parte di questa economia civile la cui ricchezza può determinare lo sviluppo. Le sue potenzialità dipendono, tuttavia, da un chiaro orientamento pubblico a destinare una parte delle risorse agricole alla costruzione di nuovi modelli di Welfare. Si tratta, in sostanza, di stabilire con norme nazionali che la destinazione d’uso delle aree agricole avvenga sulla base di una interazione degli strumenti di pianificazione e di quelli di programmazione dello sviluppo.

Alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione[56], alle Regioni spetta la competenza esclusiva  nelle materie agricoltura e foreste, ma ovviamente tale attribuzione deve essere coordinata  con quelle spettanti  allo Stato in via esclusiva o in concorrenza con le Regioni, nelle materie che comunque possono interferire sugli stessi contenuti, come ad esempio la tutela ambientale, la tutela della salute, l’alimentazione, il governo del territorio.

La valenza ambientale dell’art. 44 della Costituzione, che deriva, come abbiamo visto, da una lettura aggiornata della finalità riferita al “razionale sfruttamento del suolo”, permette, dunque, di affermare che la riserva di legge resta prevalentemente, ma non esclusivamente, statale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 117 secondo comma lett. m), spetta allo Stato determinare “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. E dunque i diritti che interagiscono con la cura della qualità del paesaggio potrebbero essere oggetto di norme statali necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale,  il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che il legislatore regionale possa limitarle o condizionarle[57].

Ma anche riguardo all’altra finalità dell’art. 44, la giustizia sociale – intesa come applicazione del principio di eguaglianza sostanziale, sia riferita all’oggi in rapporto alle “discriminazioni negative” inferte alle categorie svantaggiate e ai “nuovi poveri”[58], sia al domani  in relazione alla garanzia di diritti delle generazioni future – si pone il problema di adottare norme statali per assicurare  i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

E’ su queste basi che lo Stato dovrebbe, pertanto, legiferare in materia di governo del territorio agricolo, non considerando più l’urbano e l’agricolo separati, come è proprio della vecchia concezione produttivistica del territorio,  ma assumendo anche nella disciplina urbanistica la moderna visione della ruralità come preservazione della cultura materiale e immateriale tramandataci dalle generazioni precedenti. Si tratterebbe, in sostanza, di definire dei criteri che vadano ad incidere in modo saliente sulla individuazione della specificità rurale dei territori per salvaguardarla e valorizzarla nell’ambito della progettazione integrata territoriale; criteri da intendere come “giusta misura” in cui la generazione attuale garantisce le aspettative di quelle future.

Ed è sulle medesime premesse che  si dovrebbero dettare, con norme statali, anche dei limiti all’alienazione delle aree agricole di proprietà pubblica imponendo l’assegnazione di tali beni ad aggregazioni imprenditoriali che realizzino progetti di inclusione di persone svantaggiate e di “nuovi poveri”.

Nelle stesso tempo, i principi dell’art. 44 andrebbero letti in modo intrecciato con quanto previsto dagli artt. 42 e 43, laddove la proprietà dei beni economici è imputata ad una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, i privati, gli enti; intesi questi ultimi “in modo largo, comprensivo dei soggetti collettivi, le comunanze o quelle altre formazioni sociali diversamente denominate alle quali sono attribuite le proprietà collettive conosciute nel nostro ordinamento”[59]. In sostanza, tali forme di possesso, imperniate su una diversa visione del rapporto uomo/terra, non solo vanno confermate nella loro funzione storica di garantire “un altro modo di possedere” – per riprendere un’espressione illuminante di Carlo Cattaneo[60], presa poi a prestito da Paolo Grossi per intitolare un suo famoso libro sull’argomento[61] – ma andrebbero estese ad aree agricole di proprietà pubblica che le amministrazioni di riferimento non sono in condizione di gestire secondo i principi costituzionali. Si tratta, in sostanza, di rilanciare l’istituto delle terre collettive come “strumento di sopravvivenza di una comunità organizzata, dove titolare è la comunità pensata come una ininterrotta catena generazionale, dove il singolo membro – neanche se incarna la guida e il governo della comunità – ha poteri dispositivi sulla terra”[62].

Dette norme sono, tuttavia, indispensabili ma non sufficienti. La sfida sta, infatti, nella capacità dello Stato e delle Regioni di collaborare per integrare le diverse politiche che si devono attuare nei territori. Non è un compito semplice perché richiede un salto di qualità della classe dirigente a tutti i livelli.

La difficoltà risiede soprattutto nel fatto che i differenti settori dell’amministrazione pubblica, a cui fanno capo le politiche, non sono avvezze a dialogare. Inoltre, mancano regole per connettere gli strumenti di programmazione (progetti integrati territoriali, gruppi di azione locale, distretti rurali, piani di assetto delle aree protette, piani zonali socio-sanitari, ecc.) con gli strumenti di pianificazione territoriale (piani regolatori generali, piani generali provinciali di coordinamento, ecc.).

Alla luce di tutte queste considerazioni, si può concludere che l’art. 44 della Costituzione non solo mantiene integra tutta la sua attualità, ma – se andiamo a riflettere meglio su quel testo – offre indicazioni concrete ancor più stringenti per affrontare i problemi di oggi e del futuro.

Esso ci parla, infatti,  di giustizia sociale e di salvaguardia della dignità umana e, dunque, di rapporti di lavoro di qualità, di inclusione di soggetti svantaggiati e di “nuovi poveri”, di educazione  delle nuove generazioni per fare in modo che diano un senso alla loro esistenza.

Ci dice che dobbiamo prenderci cura del territorio abitandolo e, dunque, unificando la definizione delle regole dell’abitare, del coltivare e del costruire. La lingua tedesca, ci ricorda Giorgio Grassi citando Cattaneo, chiama con la medesima voce l’arte di edificare e l’arte di coltivare. “Il nome dell’agricoltore non suona coltivazione ma costruzione, Ackerbau, il colono è un edificatore Bauer, e quindi un popolo deve edificare i suoi campi come una città”[63]; e il termine antico tedesco, buan, da cui deriva quella voce, significa “abitare”. Per governare un territorio, che non è più agricolo in termini meramente produttivistici, dobbiamo, pertanto, anche noi unificare tutti questi significati.

L’art. 44 ci sollecita, infine, a riconoscere l’importanza della molteplicità e del pluralismo dei sistemi territoriali, delle forme di possesso e delle figure sociali, antiche e nuove, che operano nelle aree rurali. Continuare a ritenere gli usi civici o il part-time come anomalie da ricondurre alla razionalità mediante l’imposizione di criteri di uniformità, caricati di assolutezza, significa stare con la testa rivolta all’indietro. Se è, invece, il territorio rurale con le sue molteplici funzioni la fonte delle regole per la struttura agricola, allora non potranno essere né la condizione professionale dell’operatore, né la forma di possesso della terra, né ancora la dimensione fisica i criteri da far valere nell’intervento pubblico, bensì la coerenza del singolo progetto con gli obiettivi di una progettualità territoriale condivisa, la capacità di quel singolo operatore di interagire con una molteplicità di soggetti nelle reti distrettuali.

Tutto questo traspare, a mio avviso, da un’attenta e aggiornata lettura  della Carta costituzionale; una lettura che ci aiuta a individuare più facilmente le nuove frontiere dell’universale e perenne  funzione sociale dell’agricoltura.

[1] G. Dossetti, I valori della Costituzione, Reggio Emilia, Ed. S. Lorenzo, 1995

[2] V. Onida, La Costituzione ieri e oggi, Il Mulino, Bologna, 2008

[3] C. Desideri, Costituzione economica ed agricoltura, in Nuovo dir. agr., 1985, pagg. 301-307; C. A. Graziani, Sull’attualità dell’art. 44 della Costituzione, in Nuovo dir. agr., 1985, pagg. 309-316

[4] E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Roma-Bari, 2004

[5] Roma, 1957

[6] Nizza, 2000

[7] Stoccolma, 1972

[8] Amartya K. Sen, Lo sviluppo è libertà, Mondadori, Milano, 2000

[9] J. Rawls, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano, 1982

[10] Martha C. Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, Il Mulino, Bologna, 2007

[11] E. Bettinelli, La costituzione della repubblica italiana. Un classico giuridico, BUR Rizzoli, Milano, 2006

[12] G. Canguilhem, Il fascismo e i contadini, Il Mulino, Bologna, 2006

[13] G. Fagiolo, La Costituzione della Repubblica Italiana: l’ iter parlamentare articolo per articolo, Logos, Roma, 1992

[14] E. Bianchi, Il pane di ieri, Einaudi, Torino, 2008

[15] I. Peri, Uomini, città e campagne in Sicilia dall’XI al XIII secolo, Laterza, Bari, 1990

[16] F. Braudel, Mediterraneo, Bompiani, Milano, 2002

[17] A. Corboz, Avete detto spazio?, in “Casabella”, 1993, 597-598

[18] M. Mininni, Prefazione, in P. Donadieu, Campagne urbane, una nuova proposta di paesaggio delle città, Donzelli, Roma, 2006

[19] R. Zangheri, Storia del socialismo italiano, Dalle prime lotte nella Valle Padana ai fasci siciliani, Vol. 2, Einaudi, Torino, 1997, pag. 70

[20] B. Moore jr, Le origini sociali della dittatura e della democrazia. Proprietari e contadini nella formazione del mondo moderno, Edizioni di Comunità, Torino, 1998

[21] L. Costato, Proprietà agraria, in Enc. Dir., XXXVII, Milano, 1998

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[23] C. Barberis, Le campagne italiane. Da Roma antica al Settecento, Laterza, Bari, 1997

[24] Statura, salute e migrazioni: le leve militari italiane ed altro, Progetto Nazionale di Ricerca, PRIN 2004

[25] J. E. Esquirol, Notizie sul villaggio di Gheel, in Annali universali di medicina, 1822, vol. 22; P. Glissen, Geell, 700 ans de psychiatrie moderne, in La libre Belgique, 8 dicembre 2004, pp. 14-15

[26] S. Biffi, Di alcuni manicomi di Francia, in Gazzetta Medica Italiana – Lombardia, Appendice psichiatrica, 1885, pag. 420

[27] M. Foucault, Storia della Follia nell’Età Classica, Milano, 1998, pag. 536

[28] F. De Peri, Il medico e il folle: istituzione psichiatrica, sapere scientifico e pensiero medico fra Otto e Novecento, in Storia d’Italia, Annali 7 Malattia e Medicina, Torino, 1984, pagg. 1059-1140; A. Labella, Rinsavire a Potenza: appalto di opere o appalto di anime? (1896-1920), in AA. VV., Storia di folli e di follie. Psichiatrie e poteri in una regione a rischio, Calice Editori, Rionero in Vulture, 1990; G. Corbellini, G. Jervis, La razionalità negata. Psichiatria e antipsichiatria in Italia, Bollati Boringhieri, Torino, 2008

[29] M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, 2005

[30] P. Bevilacqua, M. Rossi-Doria, Le bonifiche in Italia dal ‘700 a oggi, Laterza, Bari, 1984

[31] INSOR, Agricoltura e strati sociali, Franco Angeli, Milano, 1993

[32] C. Barberis, Agricoltura e società rurale, in Società Italiana degli Agricoltori (a cura di), L’Italia agricola nel XX secolo. Storia e scenari, Meridiana Libri, Corigliano Calabro, 2000

[33] AA. VV., Democrazia e contadini in Italia nel XX secolo. Il ruolo dei contadini nella formazione dell’Italia contemporanea, Voll. 2, Robin Edizioni, Roma, 2006

[34] C. Mortati, La Costituzione e la proprietà terriera, in Atti del terzo convegno di diritto agrario, Palermo 19/23 ottobre 1953, Milano, 1954

[35] A. Monti, I braccianti, Il Mulino, Bologna, 1998, pag. 152

[36] J D. van der Ploeg, Oltre la modernizzazione. Processi di sviluppo rurale in Europa, Rubbettino, Saveria Mannelli, 2006

[37] INSOR, Italia Rurale, Laterza, 1988

[38] A. Signorelli, Il pragmatismo delle donne, in Storia dell’agricoltura italiana, Vol. II, Marsilio, Venezia, 1991, pp. 653-655

[39] M. Montanari, Il cibo come cultura, Laterza, 2004

[40] F. Ventura, P. Milone, J. D. van der Ploeg, La vita fuori della città, AMP, Perugia, 2008

[41] R. Finuola, A. Pascale, L’Agricoltura Sociale nelle politiche pubbliche, Biemmegraf, Macerata, 2008

[42] AIAB, Bio agricoltura sociale. Buona due volte, Roma, 2007

[43] P. Bevilacqua, Miseria dello sviluppo, Laterza, Bari, 2008, pp. 53-63

[44] A. Leogrande, Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, Mondadori, Milano, 2008

[45] A. Balsamo, Etica e affari: i segnali di cambiamento in Unione Industriale di Torino, Etica, Economia, Legalità. Per un’economia competitiva libera dal potere delle organizzazioni mafiose, Il Sole 24 Ore, 2008

[46] Legge 2 giugno 1961, n. 454, Piano quinquennale per lo sviluppo dell’agricoltura; Legge 27 ottobre 1966, n. 910, Provvedimenti per lo sviluppo dell’agricoltura nel quinquennio 1966/70

[47] Legge 27 dicembre 1977, n. 984, Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle granicolture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani

[48] Legge 8 novembre 1986, n. 752, Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura

[49] S. Pascucci, Agricoltura periurbana e strategie di sviluppo rurale: una riflessione in QA – Rivista dell’Associazione Rossi-Doria, 2, 2008

[50] F. Di Iacovo, S. Senni, I servizi sociali nelle aree rurali, Biemmegraf, Macerata, 2006

[51] M. De Benedictis, F. De Filippis, L’intervento pubblico in agricoltura tra vecchio e nuovo paradigma: il caso dell’Unione Europea, in La Questione Agraria, 1998, n. 71; Basile E., Cecchi C., La trasformazione post-industriale della campagna, Rosenberg & Sellier, Torino, 2001

[52] Legge 5 marzo 2001, n. 57, Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati; Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n 57

[53] F. Adornato, Evoluzione dell’intervento pubblico e contrattazione programmata in agricoltura, Giuffrè, Milano, 1999; F. Favia, Economa agraria e distrettualità: variazioni sul tema, in La Questione Agraria, 2000, n. 3; F. Albisinni, Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura, Giuffrè, Milano, 2000

[54] A. Pascale, Partire dal territorio, RCE, Napoli, 2002

[55] M. Finizio, Dieci discorsi sul Welfare visto da dentro. Tracce per una riflessione nuova, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005

[56] Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione

[57] R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, UTET, 2006, pagg. 902-914

[58] R. Castel, La discriminazione negativa. Cittadini o indigeni?, Quodilibet, Macerata, 2008

[59] A. Morrone, Diritti collettivi, proprietà collettiva e Costituzione, in Archivio Scialoja e Bolla, Vol. 1, Giuffrè, Milano, 2008

[60] C. Cattaneo, Prefazione a  Il Politecnico, Vol. IX, luglio 1860

[61] P. Grossi, Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria, Giuffrè, Milano, 1977

[62] P. Grossi, Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso, Il Mulino, Bologna, 2008, pag. 85

[63] G. Grassi, Rurale e urbano nell’architettura, in Normativa architettonica e regolamenti edilizi, Clua, Pescara, 1975

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